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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
STATUTO
MILANO -
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COSTITUZIONE
Art. 1 -
tra coloro che hanno appartenuto od appartengono alle Truppe Alpine: alpini, artiglieri da montagna, genieri,
trasmettitori, paracadutisti, militari dei Servizi in organico alle Truppe Alpine, i quali, nel presente Statuto, vengono
tutti indicati con il nome generico di "Alpini".
SCOPI
Art. 2 -
a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del
comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini
della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e
all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale.
Per il conseguimento degli scopi associativi l'Associazione Nazionale Alpini, che non ha scopo di lucro, si avvale in
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
EMBLEMI E DISTINTIVO
L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto, rispettivamente conformi ai
modelli di cui agli allegati n. 2 e 3.
Il distintivo ufficiale per i soci dell'Associazione è quello conforme al modello di cui all'allegato n.4.
ASSOCIATI
e coloro che non avendo potuto, per cause di forza maggiore, prestarvi servizio per tale periodo di tempo, hanno
conseguito una ricompensa al valore, oppure il riconoscimento di ferita od invalidità per causa di servizio.
La qualifica di Fondatori spetta ai Soci iscritti alla Associazione nel 1919; la qualifica di Vitalizi è conservata
soltanto a quei soci che l'hanno conseguita entro l'anno 1972. Tutti i soci hanno eguali doveri e diritti.
Art. 5 -
soci è deliberata dal Consiglio direttivo sezionale su parere della Giunta di Scrutinio.
Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio direttivo nazionale. Solo i soci hanno
diritto di accedere alle cariche sociali.
Art. 6 -
potranno essere iscritti i Reparti alpini, gli Alpini decorati dell'Ordine militare d'Italia, gli Alpini decorati di medaglia
d'oro al valore e gli Alpini deceduti degni di particolare onore.
Art. 7 -
direttivo nazionale, potranno essere iscritti, anche su proposta delle Sezioni, Enti o persone che abbiano reso servizi di
particolare importanza alla Associazione, favorendone il prestigio sia con la loro collaborazione, sia con contributi di
alto valore o significato.
Art. 8 -
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regolamenti sezionali,
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Art. 8 bis
Cariche elettive politico-
dei Conti nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.
La candidatura a cariche politico-
la contestuale decadenza dalla carica rivestita.
Il socio che ricopre cariche politico-
potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.
Le cariche associative nazionali di cui al primo comma sono incompatibili con la carica di Presidente Sezionale.
Il socio che ricopre la carica di Presidente Sezionale deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalla stessa per
potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.
Norma transitoria
Il socio che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 8 bis, si trovi a ricoprire
contemporaneamente una delle cariche associative nazionali previste dal 1° comma dell’art. 8 bis e la carica di
Presidente Sezionale, alla prima scadenza della carica nazionale, dovrà risolvere tale incompatibilità pena la
decadenza dalla carica nazionale rivestita.
Art. 9 -
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ORGANI SOCIALI NAZIONALI
Art. 10 -
a) L'Assemblea nazionale dei Delegati;
b) il Presidente nazionale;
c) il Consiglio direttivo nazionale (C.D.N.);
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
tutto quanto viene demandato alle sue decisioni a norma di Statuto.
Essa è convocata dal C.D.N. e deve essere tenuta, di norma, in Milano, nei mesi di aprile o maggio di ogni anno.
Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi località nel corso dell'anno sociale qualora il Consiglio direttivo nazionale ne
ravvisi la necessità.
L'avviso di convocazione, con ordine del giorno, dovrà essere in ogni caso diramato almeno novanta giorni prima del
giorno dell'Assemblea.
Art. 12 -
indicazione specifica degli argomenti da porre all'ordine del giorno, deve convocare l'Assemblea nazionale dei Delegati
entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Qualora entro tale termine la convocazione non sia effettuata, l'Assemblea potrà essere convocata dai Delegati
richiedenti entro altri 60 giorni.
Art. 13 -
Presidente nazionale, per la quale occorre la maggioranza assoluta, deliberano a maggioranza relativa di voti.
Esse sono valide in prima convocazione qualora il numero dei Delegati presenti o rappresentati raggiunga almeno la
metà dei Delegati in carica, ed in seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la
prima, qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati.
L'Assemblea elegge il proprio Presidente e su proposta di esso il Segretario e 3 Scrutatori.
Art. 14 -
250 soci in regola con il pagamento della quota sociale, alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente.
Le Sezioni che non raggiungono i 500 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.
Non possono essere nominati Delegati all'Assemblea nazionale i membri del Consiglio direttivo nazionale e i Revisori
dei conti.
Il Presidente sezionale, purché non ricada nell'esclusione di cui sopra, copre di diritto uno dei posti di Delegati spettanti
alla Sezione. Egli potrà farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da un altro Delegato della Sezione e,
nel caso che egli sia il solo Delegato di essa, da un componente il Consiglio direttivo sezionale od altrimenti da un
socio della Sezione dal Consiglio stesso designato.
Gli altri Delegati sono eletti tra i soci della Sezione nelle Assemblee sezionali e durano in carica un anno.
Nell'Assemblea ciascun Delegato ha diritto ad un voto.
Ogni Delegato può rappresentare altri cinque Delegati della propria Sezione mediante delega scritta.
Art. 15 -
preventivamente indicati nell'ordine del giorno:
a) relazione morale dell'Associazione;
b) bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione delle attività nazionali;
c) proposte del Consiglio direttivo nazionale;
d) eventuali proposte specificate per iscritto da almeno un decimo dei Delegati in carica e almeno sessanta giorni
prima della Assemblea annuale;
e) ricorsi contro provvedimenti disciplinari di cui all'ultimo capoverso dell'art. 37.
f) elezione del Presidente nazionale, degli altri componenti del Consiglio direttivo nazionale e dei Revisori dei
conti.
È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei
Delegati; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del
giorno.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 16 -
attività delle Sezioni; propone, attua e regola le manifestazioni a carattere nazionale e provvede al normale funzionamento
della Associazione, conferendo gli opportuni incarichi.
Esso ha sede in Milano ed è composto dal Presidente nazionale e da 24 Consiglieri nazionali.
Il Presidente nazionale dura in carica un triennio, ed è rieleggibile.
I 24 Consiglieri nazionali durano in carica un triennio, salvo rinnovamento rispettivamente per un terzo ogni anno.
(I primi due anni del triennio per estrazione a sorte, in seguito per anzianità di nomina). Essi sono rieleggibili per una
sola volta consecutiva.
Qualora un Consigliere nazionale cessi, prima di aver compiuto il triennio, dalle sue funzioni, il nuovo eletto, alla
prima Assemblea successiva, a coprire il posto rimasto vacante, prende la anzianità del sostituito.
I Consiglieri nazionali che saranno assenti a 3 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati
rinunciatari al proprio mandato.
Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente nazionale cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri
nazionali si riduca a meno di dodici, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei Delegati perché
provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio
direttivo nazionale.
Art. 17 -
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Il Consiglio direttivo nazionale:
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composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario del Consiglio e dal Tesoriere;
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dello stesso, senza diritto di voto.
Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, del
Vice Presidente Nazionale più anziano presente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 18 -
dell'Associazione e deve accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione alla
Assemblea nazionale dei Delegati, esprimendo il proprio parere in merito.
I Revisori dei conti sono eletti in numero di cinque membri effettivi, restano in carica per un triennio e sono
rieleggibili, per due sole volte consecutive; essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei conti e nominano al proprio
interno il Presidente del Collegio stesso.
Devono inoltre essere eletti dall'Assemblea nazionale dei Delegati due Revisori supplenti, che restano in carica per un
triennio e sono a detta carica rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi motivo, un Revisore effettivo cessi dalle sue funzioni subentrano i Supplenti in ordine
decrescente d'età e restano in carica fino alla prossima Assemblea nazionale dei Delegati, la quale deve provvedere alla
integrazione del Collegio, nominando i Revisori effettivi e supplenti.
I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
Se con i Revisori supplenti il Collegio non è composto di almeno tre membri, deve convocarsi l'Assemblea nazionale
dei Delegati perché provveda come al comma precedente.
I Revisori effettivi assistono alle sedute del Consiglio direttivo nazionale.
Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche attraverso i propri singoli membri e si riunisce almeno ogni trimestre.
Il Revisore dei conti che, senza giustificato motivo, non partecipi per due volte consecutive alle sedute del Collegio,
decade dalla carica.
RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 19 -
Consiglio direttivo nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
SEZIONI E GRUPPI
Art. 20 -
Consiglio direttivo nazionale, realizza direttamente ed attraverso i Gruppi dipendenti, la vita della Associazione nelle
sue varie manifestazioni.
Le Sezioni ed i Gruppi sono articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale.
Art. 21 – La Sezione si può costituire, previa autorizzazione del Consiglio direttivo nazionale, in ogni Comune dove
risiedano almeno 500 Alpini, che siano già soci dell'A.N.A. o che, avendone i requisiti, abbiano fatto domanda per
diventarlo.
In deroga al comma precedente, il Consiglio direttivo nazionale potrà eccezionalmente, per situazioni ambientali
particolari, consentire la costituzione di una Sezione in Comuni ove risiedono almeno 250 soci purché, con altri soci
residenti in zone limitrofe, raggiungano un numero complessivo di 1000 soci.
In ogni Comune tuttavia non si può costituire più di una Sezione.
Nulla è variato nei riguardi delle Sezioni già in passato costituite.
I nuclei di Alpini residenti all'estero, quando riuniscano almeno 20 soci, possono eccezionalmente essere autorizzati a
costituirsi in Sezione.
Art. 22 -
un anno al 50% del minimo stabilito all'articolo precedente.
Art. 23 -
a) l'Assemblea dei soci o dei Delegati della Sezione;
b) il Presidente della Sezione;
c) il Consiglio direttivo sezionale;
d) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio;
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 24 -
dipendenti con un regolamento sezionale che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo nazionale.
Art. 25 -
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Art. 26 -
delle norme dello Statuto potrà sciogliere il Consiglio direttivo sezionale e nominare in provvisoria sostituzione un
Commissario determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.
Art. 27 -
i requisiti, abbiano fatto domanda di appartenervi, essi possono costituirsi in Gruppo previa autorizzazione del
Consiglio direttivo della Sezione da cui dovranno dipendere e che li assisterà per promuoverne l'attività e l'efficienza.
I Gruppi costituiti nel territorio di un Comune, sede di Sezione, dipendono da essa; se costituiti in un altro Comune
dipendono, di regola, dalla Sezione più vicina, salvo diverse disposizioni del Consiglio direttivo nazionale.
In uno stesso Comune non possono coesistere Gruppi appartenenti a Sezioni diverse.
I soci del Gruppo sono considerati a tutti gli effetti come appartenenti alla Sezione dalla quale il Gruppo dipende.
Art. 28 -
a) l'Assemblea dei soci del Gruppo;
b) il Capo Gruppo,
c) l'eventuale Consiglio di Gruppo.
Il Capo Gruppo e i membri dell'eventuale Consiglio di Gruppo sono eletti dall'Assemblea dei soci del Gruppo.
Per l'ammissione dei soci funzionerà la Giunta di Scrutinio della Sezione da cui il Gruppo dipende.
Art. 29 -
approvata in Assemblea dai soci; le cariche del Gruppo, la situazione numerica dei soci ed i nomi degli eventuali
Delegati alle Assemblee sezionali.
Art. 30 -
il Capo Gruppo e gli altri eventuali dirigenti nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissario
determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.
SCIOGLIMENTO DI SEZIONI E GRUPPI
Art. 31 – Il Patrimonio residuo derivante dallo scioglimento di una Sezione confluisce all’Associazione Nazionale
Alpini (Sede Nazionale), il patrimonio residuo derivante dallo scioglimento di un Gruppo confluisce alla Sezione di
appartenenza.
ASSEMBLEE SEZIONALI
Art. 32 -
regolamento, almeno una volta all'anno, entro il 15 marzo, l'Assemblea dei Soci.
Dovrà, inoltre, convocarla quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto -
trattare -
aliquota dei soci.
In tale caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro sessanta giorni dalla richiesta. Se entro tale termine non fosse
effettuata l'Assemblea questa dovrà essere convocata entro altri 60 giorni dal Consiglio direttivo nazionale su richiesta
degli interessati.
In tutti i casi l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e saranno nulle le
deliberazioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.
Art. 33 -
mandato scritto da un altro socio della Sezione ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri cinque soci.
Qualora, a causa dell'alto numero di iscritti o per ragioni di distanza, sia difficoltosa l'affluenza plenaria dei soci alle
Assemblee sezionali, i regolamenti sezionali potranno eccezionalmente anche stabilire che tali Assemblee avvengano
invece a mezzo Delegati, nominati annualmente nelle Assemblee di Gruppo.
In questo caso:
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superiore a venticinque;
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Art. 34 -
eventualmente dal Consiglio direttivo sezionale.
Tutti i soci del Gruppo hanno diritto di intervenire personalmente alla Assemblea. Possono farsi rappresentare mediante
mandato scritto da un altro socio del Gruppo ma ciascun socio non potrà rappresentare più di altri quattro soci.
RAPPRESENTANZA DELLA SEZIONE
Art. 35 -
conseguimento dei fini associativi.
DELEGAZIONE IN ROMA
Il Delegato è nominato ogni anno dal Consiglio direttivo nazionale che ne determina le funzioni nel regolamento.
Se il Delegato non fa parte del Consiglio direttivo nazionale può essere invitato dal C.D.N. a partecipare alle sedute con
voto consultivo.
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 37 -
a) il richiamo scritto, per fatti lievi;
b) la censura:
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dell’Associazione;
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c) La sospensione:
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dell’associato.
La sospensione è della durata da un minimo di un mese ad un massimo di un anno.
d) La radiazione:
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all’Associazione.
Il provvedimento definitivo di radiazione dovrà essere comunicato a tutte le Sezioni.
Nel caso il provvedimento di sospensione o di radiazione venisse preso nei confronti di associato che rivesta la
funzione di Capogruppo o di Presidente di Sezione l’organo erogante la sanzione potrà commissariare il Gruppo o la
Sezione.
Art. 38 -
a) il richiamo scritto, inviato al Capogruppo o al Presidente di Sezione, per fatti lievi;
b) la censura:
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c) il commissariamento o lo scioglimento:
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ORGANI DISCIPLINARI
Art. 38 bis -
a) in I grado
Il Consiglio Sezionale, integrato da un Consigliere Nazionale, per i procedimenti nei confronti dell’associato,
del Capogruppo o del Gruppo.
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali e presieduto dal Vice Presidente
Vicario, per i procedimenti nei confronti del Presidente di Sezione, del Consigliere di Sezione, della Sezione,
del Consigliere Nazionale.
b) in II grado
Il Comitato di Presidenza Nazionale, integrato da due Consiglieri Nazionali, avverso i provvedimenti
disciplinari presi dal Consiglio Sezionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale,
con esclusione dei componenti il Comitato di Presidenza che hanno partecipato al giudizio di I grado, avverso
provvedimenti disciplinari presi dal Comitato di Presidenza.
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Art. 38 ter -
L’azione in sede di appello può essere promossa sia da chi ha subito un provvedimento disciplinare, sia
dall’associato che ha promosso l’azione in I grado.
OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE
Art. 39 -
A conclusione delle indagini preliminari l’Organo preposto all’azione disciplinare può:
a) procedere all’archiviazione, motivandola e dando comunicazione al denunciante e all’incolpato; avverso il
provvedimento di archiviazione la parte denunciante può ricorrere al competente Organo disciplinare di II grado
entro i termini di cui all’art. 36 del Regolamento;
b) decidere di promuovere l’azione disciplinare; in questo caso l’Organo Giudicante deve contestare all’incolpato i
fatti e gli addebiti della denuncia ed invitarlo a presentare memorie difensive; l’incolpato ed il denunciante
hanno diritto di essere sentiti personalmente, su loro richiesta o su iniziativa dell’Organo giudicante e farsi
assistere o difendere.
In ogni fase e grado del procedimento disciplinare nessuno può essere giudicato senza essere invitato a difendersi, a
voce o con scritti difensivi.
La decisione, di assoluzione o di condanna, deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 40 -
Sezioni, Gruppi e amici utilizzando i proventi derivanti dalle quote associative e dal proprio patrimonio sociale, nonché
mediante acquisizione di eventuali contributi da parte dello Stato, Enti e privati.
La quota sociale sarà determinata dall'Assemblea nazionale dei Delegati con effetto per l'anno sociale successivo a
quello del suo svolgimento.
Le Sezioni ed i Gruppi potranno, con deliberazione delle rispettive Assemblee, stabilire a carico dei propri soci il
versamento di una quota supplementare a favore rispettivamente della Sezione e/o del Gruppo.
Le cariche sociali non sono retribuite.
ANNO SOCIALE
GIORNALE SOCIALE
Art. 42 -
Il Consiglio direttivo nazionale nomina agli effetti di legge il Direttore responsabile e annualmente il Comitato di
Direzione il cui Presidente deve far parte del Consiglio stesso.
Tale Comitato provvederà alla amministrazione e pubblicazione del giornale, secondo le direttive ricevute dal C.D.N.
ADUNATA NAZIONALE
Art. 43 -
Adunata Nazionale dei soci.
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Art. 44 -
anche per delega, di almeno due terzi dei Delegati in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati in
carica.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 45 -
Assemblea nazionale per proporre l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del
patrimonio sociale.
La relativa deliberazione dovrà essere approvata con il voto di almeno tre quarti dei Delegati in carica.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 46 -
competenza disciplinare degli organi statutari, viene risolta e compromessa in Arbitri amichevoli compositori che
costituiti in Collegio, decidono secondo equità e definitivamente, con lodo anche irrituale, perché così convenuto ed
accettato.
Il Collegio Arbitrale è formato da tre Arbitri soci, due dei quali nominati dalle Parti in litigio, uno per ognuna, e il terzo,
con funzioni di Presidente, nominato dal C.D.N.
REGOLAMENTO
nazionale che deve compilare entro il termine massimo di un anno dall'approvazione dello Statuto.
Copia conforme all’originale depositato presso la Prefettura di Milano (n°187 registro delle persone giuridiche)