Regolamento Sezionale - A.N.A. Sezione di Ivrea

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Associazione

Regolamento  Sezionale

                                                     
                                




ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI


SEZIONE  DI IVREA

REGOLAMENTO SEZIONALE

Art. 1
La Sezione Canavesana dell’A.N.A, fondata nel 1921, ha sede in Ivrea ed abbraccia, come zona di attività, i Comuni del Canavese che facevano capo all’ex Distretto Militare di Ivrea.
Per il conseguimento degli scopi associativi l’A.N.A., Sezione di Ivrea, quale Associazione senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Art. 2
L'ammissione dei Soci, i loro diritti e doveri, sono regolati dagli Artt. 4 - 5 ed 8 dello Statuto dell’Associazione e dagli Artt. 6 - 7 ed 8 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto Sociale.

Art. 3
La qualifica di Socio cessa:
• Per volontaria rinuncia comunicata alla Sezione o al Gruppo di apparte¬nenza.
• per mancato pagamento di una annualità della quota sociale di cui all’Art. 39 dello Statuto
  Sociale.
• Per radiazione dal ruolo, deliberata dal CDN.

Art. 4
Gli organi della Sezione sono:
• L’assemblea del Delegati della Sezione.
• II Presidente della Sezione.
• II Consiglio Direttivo Sezionale che è composto dal Presidente e da 21 Consiglieri Sezionali.
• La Giunta di Scrutinio per l’esame delle domande di ammissione a Socio.
• II Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.5
L’assemblea ordinaria dei Delegati è convocata ogni anno dal CDS entro il 1° Marzo.
Le assemblee straordinarie sono convocate dal CDS ogni volta che tale organo lo ritiene opportuno oppure quando la convocazione sia richiesta da non meno di un quinto dei Delegati.

Art.6
La convocazione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, è fatta tramite comunicazione personale ai soci per mezzo del giornale sezionale o di circolare.
L'avviso di convocazione deve essere fatto almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, e deve recare l’ordine del giorno sul quale l’assemblea è chiamata a deliberare. Per le assemblee straordinarie il termine di preavviso può essere ridotto a otto giorni.

Art.7
All’assemblea ordinaria, che si terrà entro il 1 ° Marzo di ogni anno, potranno partecipare i Delegati in rappresentanza dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno precedente; a quelle indette successivamente, potranno partecipare i Delegati in rappresentanza dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso.

Art. 8
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando risulti presente la metà più uno dei Delegati. Trascorsa un’ora da quella fissata e riportata nell’avviso di convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti. Le assemblee deliberano a maggioranza relativa, qualora però il numero dei partecipanti, presenti o per delega, sia inferiore al venti per cento degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 9
All’assemblea dei Delegati, ciascun Gruppo ha il diritto di far partecipare un Delegato ogni quindici Soci o frazioni superiori a dieci. Il numero spettante a ciascun Gruppo verrà verificato dalla segreteria della Sezione in relazione al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.
Ai Gruppi aventi meno di quindici Soci spetta un Delegato.

Art. 10
Al Capo Gruppo è assegnato di diritto uno dei posti di Delegato spettante al proprio Gruppo.
Egli può farsi rappresentare all’assemblea, mediante delega scritta, da altro Delegato del Gruppo; nel caso in cui al Gruppo spetti un solo Delegato, da un socio del Gruppo.
I Delegati all'assemblea della Sezione sono eletti ogni anno tra i Soci del Gruppo, dall’assemblea dei Soci.

Art. 11
All’assemblea della Sezione, ogni Delegato ha diritto ad un voto.
Ciascun Delegato può rappresentarne un altro del proprio Gruppo che gli abbia rilasciato delega scritta.

Art. 12
L’assemblea elegge gli organi assembleari e cioè' un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.
L'assemblea ordinaria delibera sulle relazioni morale e finanziaria e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
Elegge il Presidente Sezionale che dura in carica tre anni.
Elegge i delegati all'assemblea nazionale.
Elegge le seguenti cariche sociali: un terzo dei consiglieri, cinque revisori dei conti e cinque componenti la giunta di scrutinio.
A parità di voti è eletto chi ha maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione, a parità di data di iscrizione il più anziano di età.
Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza di voti.
Solamente in caso di mancata elezione del Presidente Sezionale da parte dell'assemblea dei delegati per mancanza di candidati, alla elezione provvede al suo interno il C.D.S. In questo caso la carica dura un anno.

Art. 13
Le candidature alle varie cariche sezionali devono pervenire da parte dei Gruppi alla segreteria della Sezione entro il 31 Dicembre dell’anno di scaden¬za e devono essere specificatamente suddivise in:
• Presidente
• Consiglieri
• Revisori dei conti
• Componenti la giunta di scrutinio
• Delegati all’Assemblea Nazionale
I candidati devono essere regolarmente iscritti ai Gruppi che li presentano e devono far parte dell’A.N.A. da almeno tre anni consecutivi.

Art. 14
I Consiglieri sono eletti dall’assemblea ordinaria del Delegati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili se ricandidati dai propri Gruppi di appartenenza.
Qualora un Consigliere sezionale cessi dalle sue funzioni, prima di aver compiuto il triennio, il nuovo eletto prende l’anzianità del sostituito.

Art. 15
I Revisori dei conti ed i componenti della Giunta di Scrutinio, sono eletti dall’assemblea ordinaria dei Delegati, durano in carica un anno e sono rieleggibili se ricandidati dai propri Gruppi di appartenenza. Essi esercitano le funzioni previste dallo Statuto dell’A.N.A. e possono partecipare alle riunioni del CDS senza diritto di voto.

Art.16
II CDS elegge tra i propri componenti tre Vice Presidenti, un Segretario, un Vice Segretario, un Tesoriere, i quali costituiscono con il Presidente il Consiglio di presidenza e durano in carica un anno.

Art. 17
II CDS è convocato una volta al mese ed ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno.
Le deliberazioni del CDS sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide quando intervengono alla riunione la metà più uno dei componenti. In caso di parità nelle votazioni dei Consiglieri presenti, il voto di chi presiede la riunione è determinante.
Le sedute del CDS sono aperte a tutti i Soci salvo diverso parere espresso dal Presidente per casi speciali.
I Consiglieri che risulteranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato da parte del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 18
II CDS fissa l’ammontare ed i termini di riscossione della quota sociale, promuove ed autorizza la costituzione dei Gruppi e ne regola i rapporti con la Sezione, prende tutte le iniziative che ritiene utili per il buon funzionamento della Sezione ed esercita, rispetto ai Gruppi, i compiti che il CDN esercita a sua volta nei confronti della Sezione.

Art. 19
II CDS nomina i Delegati di zona, scelti di norma tra i componenti il CDS con il compito di:
a) Promuovere e mantenere i collegamenti tra i Gruppi della zona di apparte¬nenza e tra questi e la Sezione.
b) Assistere i Gruppi della propria zona nella loro attività associativa.
c) Partecipare alle loro manifestazioni con funzione di rappresentanti della Sezione.
d) Rendere note, ai Gruppi della propria zona, le direttive del CDS.
e) Svolgere funzioni di filtro tra le istanze dei Capi-Gruppo ed il Presidente della Sezione.
f) Presenziare all’assemblea dei Soci dei Gruppi della propria zona.

Art. 20
La costituzione dei nuovi Gruppi è regolata dall’art. 27 dello Statuto Sociale e dall’art. 23 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto.

Art. 21
Gli organi sociali del Gruppo sono:                                 
• L’Assemblea dei Soci del Gruppo
• II Capo Gruppo
• II Consiglio Direttivo del Gruppo

Art. 22
Le assemblee dei Soci del Gruppo sono convocate a cura del Capo Gruppo e del Consiglio del Gruppo entro il mese di Gennaio di ogni anno.
Tutti i soci hanno diritto di intervenire personalmente alle assemblee. Possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Socio del Gruppo. Ciascun Socio non potrà però rappresentare più di due altri soci.
L’assemblea elegge il Capo Gruppo, i componenti del Consiglio di Gruppo ed i Delegati all’Assemblea della Sezione.

Art. 23
I Consiglieri del Gruppo eleggono al loro interno il Vice Capo Gruppo, il Segretario ed il Tesoriere. Nel termine di quindici giorni dall’avvenuta assem¬blea dei Soci, il Capo Gruppo trasmetterà alla segreteria della Sezione il verbale dell'Assemblea corredato dalla relazione morale e finanziaria e dalle cariche all'interno del Gruppo.
I nominativi dei Delegati all’assemblea sezionale dovranno pervenire alla segreteria della Sezione almeno otto giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Delegati.

Art.24
Delle iniziative del Gruppo deve essere dato preventivo avviso al CDS. I Gruppi, per qualsiasi tipo di manifestazione, dovranno avere preventiva autorizzazione dal CDS.

Art.25
Lo Scarpone Canavesano è l’organo ufficiale di stampa della Sezione Canavesana di Ivrea che è proprietaria ed editrice della pubblicazione. Esso è retto da un Comitato di redazione di numero variabile e da un Direttore Responsabile, nominati entrambi dal CDS. Durano in carica un anno.

Art.26
II giornale sezionale viene distribuito gratuitamente ai Soci della Sezione in regola con il pagamento della quota sociale.
Viene spedito in omaggio agli Organi della Sede Nazionale dell’A.N.A., alle Sezioni dell’A.N.A., ad Enti, Associazioni e privati, a giudizio del Comitato di Redazione e del CDS.

Art. 27
Ai Soci, in regola con il versamento della quota sociale, verrà continuata la spedizione del giornale per il primo trimestre dell’anno successivo.
Entro la data fissata, di anno in anno, dal CDS, i Gruppi dovranno far pervenire alla segreteria della Sezione l’elenco aggiornato dei Soci che hanno diritto a ricevere il giornale sezionale con l’indirizzo esatto di ogni Socio, unitamente al relativo versamento delle quote associative.
I nuovi Soci riceveranno il giornale sezionale con il numero in spedizione al mese successivo a quello di iscrizione.

Art.28
I Capi Gruppo che desiderano la pubblicazione di notizie relative a fatti ed avvenimenti che interessano il proprio Gruppo ed i Soci, sono tenuti a segna¬larli alla redazione del giornale.
Le corrispondenze, per essere pubblicate, dovranno pervenire alla redazione del giornale, almeno quindici giorni prima dell’uscita del numero in corso.
Qualora non sia fatta diversa esplicita richiesta da parte dell’autore, le corrispondenze potranno essere modificate, pubblicate in riassunto, a giudizio del Direttore Responsabile e del Comitato di Redazione, che rimangono giudici insindacabili della opportunità o meno della pubblicazione stessa.

Art. 29
Lo scioglimento della Sezione e la destinazione del patrimonio sociale dovranno essere deliberati da una assemblea straordinaria appositamente convocata, con l’intervento, anche mediante delega, di almeno due terzi dei delegati e con il parere favorevole di due terzi dei votanti.

Art.30
Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere poste all’ordine del giorno delle assemblee ordinaria e straordinaria ed approvate a semplice maggioranza dei votanti.

Art.31
Modifica
Quanto non è particolarmente previsto nel presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto Sociale.



• Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Delegati in data 16 febbraio 1997;
• Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.N.A. in data 20 giugno 1997 in conformità all’art.24 dello Statuto Sociale;
• Il presente Regolamento consta di 31 articoli; sostituisce ed abroga quello precedente (edizione 1992);

 
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