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REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLO STATUTO
approvato dal CDN nella seduta del 21/10/2017
EMBLEMI
Art. 1 -
a) alle adunate nazionali dell’Associazione;
b) alle manifestazioni nelle quali si celebrano le gesta del Corpo e/o dei singoli reparti, e la cui particolare importan-
c) alle manifestazioni militari e civili a carattere nazionale, alle quali l’Associazione partecipi ufficialmente per deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
È escluso l’intervento del Labaro a onoranze individuali tranne nel caso di funerali del Capo dello Stato, dei Presidenti Nazionali dell’Associazione e delle Medaglie d’Oro al Valore, di cui all’art. 3, a/2.
Le manifestazioni di cui alla lettera b) devono essere segnalate per iscritto dalle sezioni alla sede nazionale di regola almeno due mesi prima della data per essere fissata.
L’intervento del Labaro alle manifestazioni deve essere deliberato di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale ad eccezione dei casi d’urgenza, nei quali la deliberazione può essere presa dal Presidente Nazionale.
Art. 2 -
In qualsiasi manifestazione il Labaro e la sua scorta d’onore hanno la precedenza sui Vessilli delle sezioni, sui Gagliardetti dei gruppi e sulle formazioni dell’Associazione.
La scorta del Labaro è costituita dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali e dai componenti del C.D.N., dai decorati dell’Ordine Militare d’Italia e di Savoia e di Medaglia d’Oro al Valore.
Quando tale formazione non sia possibile, il Labaro deve essere accompagnato dal Presidente o da un Vice Presidente Nazionale e almeno da due consiglieri nazionali.
E’ dovere morale di tutte le sezioni appartenenti al raggruppamento di cui al successivo art. 17, intervenire con il proprio vessillo alle manifestazioni che si svolgono nel territorio del raggruppamento ed alle quali interviene il Labaro.
E’ dovere morale di tutte le sezioni intervenire con il proprio vessillo alle manifestazioni nazionali quando si svolgano in forma solenne.
Alle manifestazioni di gruppo i vessilli sezionali partecipano solo su invito della sezione cui appartiene il gruppo organizzatore.
È dovere dei soci dell’Associazione salutare il Labaro.
Art. 3 -
a) Sono apposti sul Labaro nell’ordine di concessione:
1) i fac-
2) i fac-
3) i fac-
4) i fac-
b) Sono invece collocati in apposito Medagliere presso la sede nazionale dell’Associazione:
1) i fac-
2) i fac-
Art. 4 -
È fatto obbligo alle sezioni ed ai gruppi di avere cura che i Vessilli e i Gagliardetti siano portati in pubblico con dignità e che siano scortati da due componenti dell’Associazione.
I Vessilli e i Gagliardetti devono essere rigorosamente conformi ai modelli statutari.
Art. 5 -
Eventuali deroghe alla norma di cui sopra devono essere autorizzate dal C.D.N.. Saranno inoltre apposti i fac-
Presso la sede nazionale è conservato, aggiornato, un elenco delle Medaglie d’Oro con l’indicazione delle sezioni che possono fregiare i propri Vessilli dei relativi fac-
NORME RELATIVE AI SOCI
essere firmata, oltre che dall’aspirante, da due soci presentatori che facciano parte dell’Associazione da almeno sei mesi. Il C.D.S., sentito il parere della Giunta di Scrutinio, decide sull’accettazione o meno della domanda. In caso di non accettazione, il Presidente della sezione ne dà comunicazione all’interessato in forma riservata. Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo “tipo” predisposto dalla sede nazionale.
L’eventuale ricorso al C.D.N. di cui all’ultimo comma dell’art. 5 dello Statuto, deve pervenire alla segreteria della sede nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione del C.D.S..
Art. 7 -
Le domande di ammissione a socio degli Alpini di cui al comma precedente, controfirmate dal Comandante del reparto a cui appartengono, devono essere inviate alla sede nazionale direttamente dall’Alpino richiedente oppure per il tramite della sezione A.N.A. a cui l’Alpino si è rivolto. Alla ricezione della domanda, la sede nazionale provvederà alla spedizione del giornale «L’Alpino».
Tutti gli alpini alle armi sono considerati graditi ospiti presso le sedi di sezione o di gruppo dell’Associazione.
Art. 8
Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto, su proposta dei gruppi interessati, sono iscritti dalle Sezioni senza la qualifica di socio ordinario, con la procedura di cui all’art. 8 bis.
Essi vengono, iscritti in un apposito, albo nazionale quali Aggregati e quali “Amici degli Alpini”.
In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A., portare il cappello alpino, salvo ne abbiano altrimenti maturato il diritto.
Pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento della propria Sezione di appartenenza.
La loro attività è limitata all’ambito della sezione: qualunque loro iniziativa deve esser preventivamente approvata dal C.D.S.
Su proposta del CDS, l’Assemblea Sezionale determina la quota annuale per gli Aggregati e per gli Amici degli Alpini. Tale quota dovrà essere uguale per entrambe le categorie.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l’iscrizione dell’aggregato o dell’Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.
Art. 8 bis
L’ammissione degli aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.
L’Aggregato ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.
Art. 8 ter:
All’Aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può essere riconosciuta la qualifica di “Amico degli Alpini”.
La proposta, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Associazione, potrà essere formulata da due soci ordinari e dovrà essere controfirmata dal capogruppo. Sarà, poi, valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio.
L’eventuale decisione di rigetto della domanda per “Amico degli Alpini” non dovrà, necessariamente, essere motivata.
L’opera per la quale l’aggregato dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione civile, l’Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell’Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l’attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.
L’Amico degli Alpini ha diritto a ricevere il periodico L’Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative. Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti (ed indicati nell’allegato (01) del presente Regolamento), espressione della riconoscenza dell’Associazione per il lavoro svolto. Gli Amici degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni nazionali, sezionali e di gruppo, inquadrati in un unico blocco nelle rispettive Sezioni o Gruppi, indossando il copricapo previsto.
TESSERAMENTO
Il pagamento della quota sociale annuale è comprovato dall’applicazione sulla tessera del bollino emesso ogni anno dalla sede nazionale.
Sulla tessera dei soci Fondatori e dei soci Vitalizi è apposta dalla sede nazionale una stampigliatura indicante la loro speciale qualifica.
Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, ha inizio dal 1° novembre dell’anno precedente e si chiude il 1° ottobre dell’anno corrente. L’ultima segnalazione dei soci che hanno regolarmente pagato la quota sociale e gli importi ancora dovuti, devono pervenire, alla sede nazionale entro il 15 ottobre.
All’atto dell’invio alla sede nazionale dei documenti comprovanti il rinnovo della quota sociale e l’iscrizione dei nuovi soci, le sezioni devono anche inoltrare i relativi importi.
Oltre all’importo dei bollini che rappresenta la quota sociale, le sezioni e i gruppi possono riscuotere dai propri soci e trattenere, le quote supplementari eventualmente stabilite dalle loro Assemblee ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 39 dello Statuto.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Per la scelta della sede dell’adunata nazionale il C.D.N. delibera con voto segreto, anche a seguito di ballottaggio, tra le proposte presentate dai raggruppamenti sentito il parere della Commissione manifestazioni nazionali.
Nella prima riunione successiva all’Assemblea Nazionale dei Delegati, dopo aver provveduto alle nomine previste dall’art. 17 dello Statuto, il C.D.N.:
a) designa, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale di cui all’art. 19 dello Statuto;
b) determina i poteri delegati al Comitato di Presidenza;
c) nomina il Direttore Generale dell’Associazione;
d) nomina il Segretario Nazionale dell’Associazione e ne fissa i compiti;
e) nomina il delegato in Roma di cui all’art. 35 dello Statuto, con i compiti di cui al successivo art. 37;
f) nomina le commissioni ed i relativi componenti fissandone i compiti.
Le riunioni del C.D.N. sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Nazionale di cui all’art. 19 dello Statuto o, in subordine, dal vice presidente più anziano d’età. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Direttore Generale:
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del Presidente Nazionale, del Comitato di Presidenza e del C.D.N.
All’uopo e nei detti limiti e per le dette finalità il Direttore Generale è preposto agli uffici tutti della sede nazionale, li organizza, è il Capo del Personale dipendente che egli per l’A.N.A. assume nel rispetto della normativa vigente e previa delibera del Comitato di Presidenza ed è munito d’ogni relativa facoltà di amministrazione ordinaria.
Il Direttore Generale è responsabile del suo operato nei confronti del C.D.N. e partecipa senza diritto di voto alle sedute ed ai lavori del C.D.N. e del Comitato di Presidenza e collabora con il Presidente Nazionale.
Art. 11 -
A tale scopo il C.D.N. determina ogni anno le sezioni presso le quali i consiglieri nazionali debbono esplicare tali adempimenti.
Essi sono tenuti a presenziare all’Assemblea Nazionale dei Delegati e, a loro discrezione, a quelle delle sezioni di loro competenza.
Art. 12 -
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
Art. 13 -
Tali tessere devono essere firmate dal presidente sezionale e completate, a di lui cura e sotto sua responsabilità, con la indicazione del nome e cognome di ciascun Delegato e dell’eventuale suo rappresentante (ai sensi dell’ultimo capoverso del precitato art. 14).
Nessun Delegato può partecipare all’Assemblea se non munito della tessera di cui sopra.
I Delegati delle sezioni all’estero, per quanto concerne le “Elezioni” di cui all’art. 15, lettera f) dello Statuto, possono esercitare il loro diritto di voto, anche per posta, secondo la procedura regolata da specifiche norme a cura della sede nazionale.
Le schede di votazione, in busta chiusa e sigillata dalla sezione interessata, devono pervenire alla sede nazionale almeno 24 ore prima dell’ora indicata per la prima convocazione dell’Assemblea.
Unicamente per quanto concerne l’argomento “Elezioni” [art. 15 lettera f) dello Statuto] nel calcolo della maggioranza per la validità delle delibere, occorre aggiungere al numero dei Delegati presenti e rappresentati anche il numero delle schede di votazione dei Delegati delle sezioni all’estero pervenute per posta.
Art. 14 -
Essa, decidendo a maggioranza semplice, all’atto della costituzione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati, provvede alla verifica ed al controllo di legittimità delle tessere di ammissione per la valida costituzione dell’Assemblea e rife-
CANDIDATURE ALLE CARICHE DIRETTIVE NAZIONALI
Art. 15 -
I candidati alle cariche associative non possono essere nominati scrutatori.
Art. 16 -
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Art. 17 -
a) sezioni del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (1° raggruppamento);
b) sezioni della Lombardia ed Emilia-
c) sezioni del Friuli-
d) sezioni della Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Abruzzi, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (4° raggruppamento).
Le sezioni aventi sede all’estero possono presentare autonomamente candidature.
Alle riunioni dei raggruppamenti partecipano i consiglieri nazionali di competenza.
Art. 18 -
Per la ricandidatura alla stessa carica deve trascorrere almeno un mandato (3 anni).
L’elenco, sottoscritto da tutti i Presidenti di sezione del raggruppamento o da un rappresentante del raggruppamento ufficialmente delegato, deve pervenire alla sede nazionale, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data fissata per l’Assembla Nazionale dei Delegati. Di ogni candidato devono essere indicati: cognome e nome, anno di nascita, residenza, sezione e raggruppamento di appartenenza, attività e cariche associative ricoperte.
Art. 19 -
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Di ogni candidato occorre allegare la dichiarazione di accettazione della candidatura e copia dello stato di servizio o foglio matricolare o documentazione equipollente.
Art. 20 -
I presidenti delle sezioni di ogni raggruppamento, oltre a presentare le candidature alle cariche elettive nazionali, possono:
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Art. 21 -
Per la elezione alla carica di Presidente Nazionale, nel caso in cui in sede di seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, l’Assemblea procede immediatamente, prima delle elezioni alle altre cariche associative, al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ed elegge, a maggioranza relativa, il Presidente Nazionale.
Sono eletti consiglieri nazionali, nel numero annualmente previsto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.
I ventiquattro consiglieri nazionali sono comunque cosi ripartiti fra i raggruppamenti:
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Ogni anno, entro i 3 mesi seguenti alla chiusura del tesseramento, il Comitato di Presidenza e la Commissione Legale riuniti, provvedono all’eventuale modificazione nella ripartizione di cui sopra, quando sia accertata una variazione del numero dei soci in un raggruppamento, non inferiore a 10.000 soci in più o in meno.
Competono comunque sempre almeno 2 Consiglieri a ciascun raggruppamento.
Art. 22 -
SEZIONI E GRUPPI
Il presidente della sezione è tenuto inoltre a dichiarare che l’autorizzazione alla costituzione del gruppo è stata data in conformità a quanto disposto dall’art. 27 dello Statuto con particolare riferimento al 3° comma dello stesso art. 27.
ASSEMBLEE SEZIONALI
Art. 24 -
Le assemblee sezionali sono valide in prima convocazione qualora il numero dei partecipanti, presenti o per delega, rappresenti almeno la metà degli aventi diritto che siano in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura del tesseramento dell’anno precedente; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
L’assemblea delibera, salvo i casi previsti dai regolamenti sezionali, a maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le richieste di convocazione delle assemblee sezionali, di cui al 2° e 3° comma dell’art. 31 dello Statuto, devono essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I candidati alle cariche associative non possono essere nominati scrutatori.
Art. 25 -
Art. 26 -
MANIFESTAZIONI SEZIONALI
Le sezioni debbono pertanto comunicare alla sede nazionale, con un preavviso di almeno tre mesi, il programma delle manifestazioni suddette con precise indicazioni di tempo e di luogo affinché il C.D.N. possa provvedere al loro coordinamento.
I gruppi per qualsiasi manifestazione devono avere la preventiva approvazione della sezione da cui dipendono.
Ai presidenti di sezione ed ai capigruppo incombe l’obbligo di vigilare affinché:
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Gli atti e le manifestazioni delle singole sezioni si svolgono sotto la responsabilità dei Presidenti e dei Consigli sezionali interessati.
GIORNALE SOCIALE
Art. 28 -
Eccezione fatta per avvenimenti di un certo rilievo (per i quali necessita inviare relazione particolareggiata possi-
Art. 29 -
Art. 30 -
Art. 31 -
La spedizione del giornale sociale a tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa ad un determinato anno, verrà continuata per tutto il primo trimestre dell’anno successivo.
Art. 32 -
La procedura per la gestione e l’aggiornamento dell’archivio sociale è regolata da specifiche norme da parte della sede nazionale.
Art. 33 -
Le richieste di abbonamenti non avranno corso se non accompagnate dai relativi importi, salvo diversa disposizione del Comitato di direzione del giornale.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Di tali provvedimenti non può essere fatta menzione nei giornali sezionali se non dopo che i provvedimenti stessi siano diventati definitivi.
Art. 35 – L’associato che rivesta una carica di gruppo, sezionale o nazionale, se sottoposto a procedimento disciplinare, in caso di particolare e sufficientemente provata gravità della contestazione, può essere preliminarmente sospeso dalla carica stessa e sino alla conclusione della procedura con provvedimento dell’Organo preposto per il giudizio disciplinare di 1° grado (art. 37 bis dello Statuto).
Tale provvedimento può essere oggetto di reclamo avanti il competente Organo disciplinare di 2° grado entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione (art. 37 bis dello Statuto).
Tale procedura d’urgenza fa salvo, in entrambi i gradi di giudizio, il principio del contraddittorio.
Art. 36 -
DELEGAZIONE IN ROMA
Art. 37 -
È compito del Delegato:
a) trasmettere alla sede nazionale le eventuali comunicazioni o richieste che gli dovessero pervenire da organi estranei all’Associazione;
b) svolgere le pratiche di carattere individuale che gli pervengono per il tramite delle sezioni. Qualora l’esito di tali pratiche venga comunicato direttamente alla sezione che ne ha fatto richiesta, questa dovrà informare il Delegato;
c) svolgere gli incarichi volta a volta affidatigli dalla Presidenza nazionale o dal C.D.N..
Art. 38 -
COLLEGIO ARBITRALE
Art. 39 -
Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, la parte resistente deve, con propria memoria, inviata per iscritto, con raccomandata R.R. al ricorrente ed al C.D.N., esporre ed illustrare le proprie ragioni, nominare il proprio arbitro che avrà cura di esprimere la propria accettazione in calce alla memoria.
Nella prima seduta successiva all’adempimento di quanto sopra, il C.D.N. nomina il terzo arbitro, Presidente del Collegio.
Esso Presidente convocherà immediatamente il Collegio che dovrà decidere a maggioranza, comunicare e trasmettere alle parti il lodo che sarà depositato presso il C.D.N. nel termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio, salvo proroghe concesse dalle parti.